Imposta sostitutiva

I finanziamenti a medio e lungo termine e tutti gli atti, contratti e formalità ad essi inerenti, erogati da banche, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative (DPR n.601/1973, art15 e segg.).

In luogo di tali imposte è generalmente dovuta l’imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell’importo erogato (ridotta allo 0,125% per le cooperative edilizie aventi i requisiti della mutualità e per gli enti e società subentrati agli ex IACP).

Nei casi in cui il mutuo sia stipulato da persona fisica non agente nell'esercizio d'impresa, per acquisto/costruzione/ristrutturazione di abitazione diversa da prima casa, l’importo dovuto è pari al 2%.

 

 

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