Accollo mutuo

L’accollo del mutuo è un contratto regolamentato dall'articolo 1273 del Codice Civile, attraverso cui l'acquirente, o accollante, si assume la responsabilità di rimborsare la banca creditrice delle restanti rate di un mutuo non ancora estinto, al posto del debitore precedente (accollato).

L'accollo del mutuo avviene solitamente in questi tre casi:

•  se si vuole vendere un immobile su cui grava un mutuo non ancora estinto
•  quando un coniuge in fase di separazione desidera cedere all'altro la propria quota coniugale
•  se un costruttore decide di trasferire le rate restanti del mutuo ad un potenziale acquirente.

Di solito l'accollante paga una parte del prezzo pattuito al venditore dell'immobile, per poi estinguere l'ipoteca nel tempo direttamente con la banca creditrice.

L'istituto di credito scelto dal primo acquirente rimane creditore e in linea di massima non ha motivo di opporsi a questa pratica, ovviamente previa verifica dell'esistenza dei requisiti necessari da parte del nuovo mutuatario.

L’accollo del mutuo può essere di due tipologie: "cumulativo" o "privativo".

L'accollo cumulativo si ha quando l'accollato rimane vincolato all'accollante.
In questo caso, se il nuovo mutuatario non fosse in grado di pagare il debito alla banca, il mutuo ipotecario ricadrebbe nuovamente sul debitore-venditore.
Gli istituti di credito ricorrono a questo tipo di accordo quando l'acquirente dell'immobile non possiedono requisiti o garanzie sufficienti.

L’accollo privativo (o liberatorio) comporta invece la liberazione dell’originario mutuatario e presuppone, pertanto, una valutazione creditizia da parte della banca.
La liberatoria dovrà essere espressamente dichiarata nel contratto; in caso contrario risulterà nulla.

In linea di massima, l'accollo del mutuo si rivela una condizione vantaggiosa per entrambe le parti, sia per l'accollante che per l'accollato.

Questa soluzione infatti permette un notevole risparmio per il soggetto accollante, che non dovrà coprire le spese accessorie quali perizie, istruttorie, spese notarili, che solitamente gravano in maniera sostanziosa sui costi del mutuo.

Infine mediante il subentro di un nuovo mutuatario, l'accollato non sarà più costretto a pagare un debito che non è più in grado di fronteggiare.

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