Il contratto di mutuo è un atto pubblico, regolamentato dall'art. 1813 del codice civile, con il quale il mutuante consegna al mutuatario una determinata quantità di denaro e l’altro si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Il contratto di mutuo viene redatto in forma scritta da banche, istituti di credito o società finanziarie e contiene una serie di clausole che servono per definire le relazioni tra le parti e gli obblighi che ne derivano, come ad esempio la durata del contratto, le modalità di erogazione e di restituzione del denaro, il tasso d'interesse applicato, le garanzie, e così via.
In genere il mutuo ipotecario si configura come contratto unico, cioè un finanziamento in cui l'erogazione dell'intera somma ha luogo contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo e quindi prima dell'iscrizione ipotecaria.
Si tratta della forma più comoda e semplice di contratto di mutuo, in quanto non comporta la stipula di altri atti formali, ma avviene tutto in un unico passaggio
Si può, però, anche optare per il doppio atto di mutuo, costituito da contratto condizionato e successivo atto di quietanza dopo il consolidamento dell’ipoteca.
Questa procedura era molto diffusa in passato e si usava per erogare il finanziamento contestualmente alla firma dell’atto di acquisto di un immobile, in quanto l’ipoteca iscritta con il contratto condizionato era già consolidata.
Il contratto doppio di mutuo si perfeziona con due (o più) atti notarili, denominati rispettivamente:
L'istituto di credito, quindi, sottoscriverà il contratto condizionato mediante il quale verrà concessa soltanto l’ipoteca e, decorsi almeno undici giorni dall’iscrizione di quest’ultima, procederà alla stipulazione dell’atto di quietanza e alla contestuale erogazione dell’importo del mutuo.
Nel caso del contratto doppio di mutuo, l’insieme del contratto condizionato, atto di quietanza e degli (eventuali) altri atti, costituiscono un’unica unità contrattuale: il contratto di mutuo fondiario.