Il credito fondiario è una forma di credito speciale che ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca su immobili (art. 38 D. Lgs. 1.09.1993, n. 385 – Testo Unico Bancario)
Il Testo Unico Bancario ha operato una forte "despecializzazione" della disciplina ma ha mantenuto alcune prerogative che tutelano il credito della banca:
- non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare delle ipoteche trascorsi dieci giorni dalla loro iscrizione;
- non assoggettabilità alla revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati dal debitore a fronte di crediti fondiari;
- possibilità di intraprendere o proseguire l’azione esecutiva sui beni ipotecati anche in pendenza del fallimento.