Per mediazione creditizia si intende l'attività svolta dal mediatore creditizio consistente nel mettere in relazione le banche o gli istituti di credito e il cliente che desidera ottenere un finanziamento (sia esso un mutuo, un prestito personali, una cessione del quinto o altro).
Il mediatore creditizio, quindi, che da un lato aiuta il consumatore ad ottenere il miglior prestito per le sue esigenze e, dall'altro consente agli istituti di credito di estendere la propria clientela.
Il mediatore può svolgere esclusivamente questa attività, e attività connesse o strumentali ad essa, come definite dalla normativa (cfr. artt. 128-sexies, comma 3, del TUB e 17, comma 4-quater, del D.Lgs. n. 141/2010).
Sono compatibili, e dunque esercitabili da parte del mediatore creditizio, l’attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione e quella di consulenza finanziaria
La normativa (art. 2 del DPR 287/2000) definisce l'attività di mediazione creditizia così:
"È mediatore creditizio colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.
I mediatori creditizi svolgono la loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.
Ad essi è vietato concludere contratti nonché effettuare, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti e ogni forma di pagamento o di incasso di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o di titoli di credito."
I mediatori creditizi svolgono la propria attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB).
L'attività di mediazione creditizia, deve essere per legge autonoma ed indipendente e assolutamente svincolata da rapporti di favore con gli istituti creditizi.
Il mediatore creditizio svolge la propria attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti che ne possano compromettere l’indipendenza (cfr. art. 128-sexies, comma 4, del TUB).
Ad ulteriore tutela del consumatore vi è l'obbligo di iscrizione di ciascun mediatore al relativo albo professionale dell'OAM, l'Organismo degli agenti e dei mediatori creditizio, previo possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Le società di mediazione creditizia trasmettono all’OAM l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il pubblico.
A partire dal D. Lgs. n. 141/2010, l'attività di mediatore creditizio è riservata alle sole società costituite sotto forma di società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata o di società cooperativa.
Per iscriversi all'albo è necessario che l'oggetto sociale sia lo svolgimento in via esclusiva della mediazione creditizia, a cui possono aggiungersi solamente attività connesse o strumentali ad essa.