E' la piu' importante forma di pubblicita' degli atti giuridici. Disciplinata dagli art.2643 e ss del codice civile.
Essa e' la riproduzione letterale sui pubblici registri di un documento, che contiene gli estremi di un negozio giuridico o di un provvedimento, la cui conoscenza e' rilevante ed utile.
Con la trascrizione si attua la pubblicita' relativa ad ogni atto di disposizione su beni immobili, e su alcune categorie di beni mobili (navi, autoveicoli, etc) detti, appunto, registrati.
La funzione della trascrizione e' quella di risolvere i conflitti tra piu' acquirenti, di uguali diritti, su uno stesso bene.
Tra i vari acquirenti, il primo che trascrive l'atto di acquisto del diritto lo può opporre a qualunque terzo, e dunque a qualsiasi altro acquirente dello stesso diritto.
La trascrizione non è condizione di validità dell'atto, in quanto ogni atto di alienazione di diritti su di un bene immobile o mobile registrato,è' pienamente valido ed efficace tra le parti, anche se non è ancora stato trascritto ma è importante perchè fintanto che non avviene la trascrizione l'atto non è opponibile ai terzi.