I contratti preliminari (c.d. compromessi) stipulati in forma di: atto pubblico, scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, aventi per oggetto:
- - il trasferimento della proprietà di beni immobili;
- - la costituzione, il trasferimento o la modificazione di diritti reali di godimento su beni immobili;
- - la costituzione di comunioni immobiliari;
devono essere trascritti ai sensi dell’art. 2645-bis del codice civile (introdotto dall’art. 3 D.L. 31.12.1996, n 669 convertito con modificazioni dalla L. 28.02.1997, n. 30).
La trascrizione del contratto preliminare comporta la retrodatazione dell'efficacia del successivo contratto di compravendita alla data di trascrizione del preliminare (c.d. "prenotazione").
Nel caso di mancata esecuzione (stipulazione del contratto di compravendita) del preliminare, i crediti che da esso conseguono in favore del promissario acquirente hanno privilegio speciale sul bene immobile oggetto del contratto preliminare.
Gli effetti della trascrizione cessano e si considerano come mai prodotti se entro un anno dalla data convenuta tra le parte per la conclusione del contatto definitivo, e ogni caso entro tre anni dalla trascrizione, non sia eseguita la trascrizione del contratto definitivo o di altro atto che costituisca comunque esecuzione del contratto preliminare o della domanda giudiziale volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, e cioè, il trasferimento della proprietà del bene oggetto del contratto.