Una porzione immobiliare può essere liberata dall’ipoteca con restrizione della stessa sui beni residui.
Ai sensi dell’art. 39 c. 5 del D. Lgs. n. 385/93, il mutuatario ha diritto ad ottenere la riduzione proporzionale della somma iscritta, ogni qual volta abbia estinto 1/5 del debito originario.