Dal 1° ottobre è entrato in vigore il decreto attuativo del 3 agosto 2016, emanato dal Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, che disciplina definitivamente l'anatocismo bancario.
Le nuove regole sono sostanzialmente un recepimento di quanto indicato nel Testo unico bancario, ma costituiranno un importante punto di riferimento per quanto riguarda il calcolo degli interessi di finanziamenti e mutui, ma anche per quanto riguarda la modalità di calcolo di interessi creditori e debitori
L'anatocismo bancario non è altro che la maturazione di interessi sugli interessi, un meccanismo che evidentemente lede il debitore e che a lungo è rimasto nel nostro Paese senza una regolamentazione chiara.
Pur essendo vietato dall'articolo 1283 del Codice Civile, infatti, fino a qualche anno fa era un fenomeno abbastanza comune. La forma più usuale di questo fenomeno riguardava in particolare il computo degli interessi debitori e creditori sui conti correnti.
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La consuetudine di calcolare gli interessi debitori insieme al capitale, infatti, oltre a quella di calcolare gli interessi debitori e creditori con periodicità diverse, ha spesso dato luogo a fenomeni di anatocismo.
Per effetto del decreto attuativo del Cicr, le banche dovranno adeguarsi al Decreto ministeriale n° 343 ed effettuare il computo degli interessi debitori e degli interessi creditori separatamente, con la medesima cadenza annuale (31 dicembre di ogni anno).
Unica eccezione alla disciplina dell'anatocismo gli interessi di mora, ossia quegli interessi che maturano in caso di inadempimento da parte del mutuatario. In questo caso specifico, infatti, si deroga a quanto indicato nel Codice Civile, che prevede che il versamento di interessi sugli interessi possa essere disposto solamente in sede di procedura giudiziale. In altre parole, gli interessi di mora maturano automaticamente, in caso di inadempienza da parte del mutuatario.
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Il fenomeno dell'anatocismo sugli interessi di mora si genera solamente nel caso in cui tali interessi vengono conteggiati senza che ciò sia previsto dal contratto di finanziamento, oppure, nel caso in cui questi interessi siano soggetti a capitalizzazione periodica. Gli interessi di mora, infatti, maturano solamente dal momento della scadenza della rata fino al pagamento della stessa.
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