Vediamo quindi quali sono le modifiche apportate dal testo definitivo del Decreto Mutui, dopo diverse riscritture.
1. Restituzione dell'immobile ipotecato dopo 18 rate non pagate: è possibile così "saltare" la lunga procedura esecutiva necessaria, in caso di insolvenza del mutuatario, affinchè la banca possa rientrare in possesso dell'immobile e poterlo liquidare. Una procedura che poteva durare anni e che finiva per "gravare" sui costi del mutuo ed anche sulla disponibilità delle banche a concedere mutui senza sostanziose garanzie.
La clausola anti-insolvenza, per essere efficace, deve essere esplicitamente indicata nel contratto di mutuo e non è possibile subordinare la concessione del mutuo all'accettazione della stessa. Tale clausola non può essere inserita successivamente nei mutui in surroga e non può avere valore retroattivo, ossia non può valere per i mutui sottoscritti prima del 1 luglio 2016.
2- Consulente dedicato e Pies: per assistere il mutuatario fino all conclusione del contratto, gli deve essere affiancata la figura del consulente.
Inoltre, la banca che eroga il mutuo dovrà fornire al mutuatario una copia cartacea del Pies, ossia del Prospetto Informativo Europeo Standardizzato, contenente sia le condizioni del contratto di mutuo che un riassunto dell'offerta.
3- In caso di vendita dell'immobile il mutuo viene automaticamente considerato estinto: qualunque sia l'importo che la banca ricava dalla vendita dell'immobile. Inoltre, un'eventuale eccedenza ricavata dalla vendita dell'immobile rispetto al valore residuo del mutuo non pagato dovrà essere restituita al mutuatario