In precedenza, la legislazione italiana prevedeva il “divieto di patto commissorio”, ossia l’impossibilità da parte della banca, in caso di insolvenza del mutuatario, di entrare direttamente in possesso dell’immobile posto a garanzia.
Prima, era necessario avviare una lunga procedura esecutiva, tramite il Tribunale, mettere all’asta l’immobile e se il prezzo di vendita risultava superiore al debito residuo, il restante veniva restituito al mutuatario.
IL RIBASSO DELLE ASTE
Peccato che in caso di asta pubblica, molto difficilmente il prezzo di vendita è pari a quello di mercato, dal momento che pochi sono in media i partecipanti a tali aste e, se un immobile non riceve offerte, ad ogni asta successiva il prezzo di vendita subisce un notevole ribasso.
Si verifica, quindi che alla fine il prezzo di vendita non riesca a coprire il debito residuo, con un danno sia per la banca che per il mutuatario, che deve comunque rimborsare la quota di mutuo residua.
Da marzo 2016, invece, la banca ed il mutuatario potranno pattuire, in caso di mancato rimborso del mutuo, che l’immobile passi direttamente alla banca, senza onerose e lunghe procedure esecutive. Sarà l'istituto stesso a vendere l’immobile secondo i canali che le permetteranno di ottenere il maggior guadagno e a restituire l’eventuale eccedenza al mutuatario.