In una tale situazione, occorre ricordare la possibilità per coloro che intendono o hanno contrattato un mutuo per l’acquisto della prima casa, di accedere al Fondo Solidarietà per i mutui.
Il Fondo di Solidarietà mutui per l’acquisto della prima casa, istituito con la legge n. 244 del 24/12/2007, prevede la possibilità per i titolari di mutui prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi si situazioni di temporanea difficoltà. Il Fondo di solidarietà può essere anche richiesto da quelle persone che necessitano di bloccare le rate del mutuo.
Il Fondo Solidarietà per i mutui, rifinanziato dal decreto “Salva Italia”, in pratica svolge la funzione di ripagare alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con l’esclusione della componente spread accollandosi i costi relativi agli interessi maturati sul mutuo per il periodo di sospensione.
Possono chiedere l’accesso al fondo:
- giovani coppie;
- nuclei familiare anche mono-genitoriali con figli minori;
- giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o tempo parziale.
In possesso dei seguenti requisiti:
- un’eta inferiore ai 35 anni;
- un reddito ISEE maggiore ai 40 mila euro l’anno.
L’ammissibilità al fondo stabilisce, inoltre, che la casa che si desidera acquistare abbia i seguenti requisiti:
- sia adibita ad abitazione principale;
- non rientri nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi) e non abbia una superficie superiore ai 95 metri quadrati;
- non avere caratteristiche di lusso.
L’adesione al Fondo di Solidarietà per l’acquisto prima casa, è accessibile solo per l’acquisto prima casa il cui valore non superi i 200.000 Euro.
Per un maggior approfondimento sul Fondo di Solidarietà per l’acquisto prima casa rimandiamo alla pagina del dipartimento ministeriale:
http://www.dt.tesoro.it/it/doc_hp/fondomutuipc.html