Secondo le nuove disposizioni è possibile richiedere la sospensione della rata per un massimo di 12 mesi, solamente nel caso di mutui ipotecari per la prima casa o finanziamenti a persone fisiche di almeno 24 mesi con rate costanti (piano di ammortamento alla francese). La sospensione è valida anche nel caso di mutui o prestiti cartolarizzati (ossia ceduti dalla banca a terzi).
Sono esclusi dalla possibilità di sospendere il mutuo o il finanziamento i seguenti casi:
- chi ha già fruito di altre agevolazioni statali
- chi si è già avvalso della sospensione per 12 mesi (se ci si è avvalsi di un periodo di sospensione inferiore a 12 mesi da più di due anni, si può richiedere una sospensione per il periodo di tempo rimanente per il raggiungimento dei 12 mesi complessivi)
- prestiti che prevedono la cessione del quinto dello stipendio o della pensione
- chi beneficia di un’assicurazione contro eventi che danno diritto a beneficiare della sospensione (ad esempio, la perdita del posto di lavoro)
- finanziamenti legati a carte di credito.
La sospensione può essere richiesta una sola volta, entro dicembre del 2017.
Gli eventi che danno diritto a richiedere la sospensione sono i seguenti:
- licenziamento, solamente nel caso di licenziamento per giusta causa, non nel caso di dimissioni volontarie, pensionamento,
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, risoluzione consensuale;
- cessazione di rapporto di collaborazione lavorativa, come i rapporti di rappresentanza commerciale, di agenzia, di collaborazione coordinata e continuativa, comunque non subordinati;
- sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario lavorativo per almeno 30 giorni, CIG, CIGS, Cassa integrazione in deroga;
non autosufficienza o decesso;
Dopo questa decisione, alcune associazioni di consumatore si aspettano un allungamento dei tempi di sospensione delle rate per tre anni.