Se l’immobile è pervenuto per donazione la maggior parte degli istituti di credito rifiuta la concessione del mutuo senza entrare nel merito e quindi senza tenere conto del sussistere dei requisiti previsti dalla legge 14/05/2005 n° 80 di conversione del D.L. 14/03/2005 n° 35 che:
limitava a 20 anni l’esperibilità dell’azione di restituzione a far tempo dalla trascrizione della donazione;
consentiva al coniuge e ai parenti in linea retta del donante a opporsi alla donazione, come pure di rinunciare a tale diritto di opposizione.
L’atteggiamento delle banche è fortemente condizionato dall’interpretazione prevalente secondo la quale queste disposizioni sarebbero da ritenere valevoli solo per le donazioni effettuate dopo il 15/05/2005.