A sollevare un gran polverone è stato la norma che prevede che vi sia un equo risarcimento per la banca laddove vi sia un mancato guadagno imputabile interamente al cliente. Evidentemente, però, questa direttiva non può entrare in conflitto con la normativa dei singoli stati membri, specialmente se recentemente adeguata proprio per agevolare la libera concorrenza nel mercato dei mutui.
La ricezione, che deve avvenire entro il 21 Marzo 2016, manterrà immutate le attuali condizioni a tutela dei diritti del consumatore quali la surroga e la rinegoziazione.
Tramite il provvedimento Ue, recentemente passato al vaglio della Conferenza Stato-Regioni e del Consiglio dei Ministri, viene confermato quello che era l’intento del legislatore italiano: escludere la possibilità di applicare oneri aggiuntivi in caso di recesso anticipato da un finanziamento, ritenendo esso sia un diritto del consumatore e testimonianza di buona condotta nei confronti della banca creditrice.
Oltre a questo punto, il Ddl accoglie altre direttive comunitarie, prevedendo
- La revisione degli standard sulla base dei quali viene effettuata la perizia dell’immobile posto a garanzia di un mutuo ipotecario; vengono inclusi aspetti prima non previsti come la salubrità del territorio in cui l’immobile è posto e l’efficienza energetica dell’immobile stesso.
- L’introduzione di un periodo di sette giorni di “riflessione” prima di firmare il contratto di mutuo, durante i quali il mutuatario potrà confrontare il mutuo proposto con gli altri presenti sul mercato.
- Lo stesso “periodo di riflessione” è disponibile in caso di recesso anticipato del contratto di mutuo, sempre a tutela del mutuatario.
- All’Agenzia dell’Entrate verrà affidato il compito di monitorare il mercato immobiliare tramite un apposito Osservatorio, le cui conclusioni sono già disponibili sul sito istituzionale di questo organo.