Essendo tuttavia il mutuo un vero e proprio contratto con atto notarile pubblico obbligatorio, non può essere modificato unilateralmente in nessuna sua parte.
Quindi, chi acquista il mutuo potrà rivalersi nei confronti del mutuatario solo ed esclusivamente nelle modalità previste nell’atto originale, a meno che il mutuatario non esprima il suo accordo per iscritto.
Se si pagano regolarmente le rate, non potrà ad esempio abbreviare la durata del mutuo, modificare gli interessi dovuti, esigere garanzie ulteriori o avviare una procedura esecutiva sull’immobile se soggetto ad ipoteca, nemmeno se si tratta a sua volta di un creditore della banca che ha venduto il mutuo o se è in atto una procedura amministrativa coatta nei confronti della banca.
La banca che vende il mutuo rimane referente del mutuatario sia per il pagamento delle rate che per le attività amministrative relative al mutuo. <
SURROGA POSSIBILE
Secondo il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 o decreto Bersani bis, è possibile senza alcun onere portare il proprio mutuo presso un’ altra banca che pratichi condizioni giudicate più favorevoli, rinegoziare le condizioni del mutuo con la stessa banca oppure, tramite una procedura detta accollo, vendere l’immobile cedendo il mutuo al compratore.
Secondo tale decreto, la banca non può applicare alcun onere o sanzione per tali operazioni a parte le spese notarili.
La domanda di surroga o di rinegoziazione andrà inoltrata alla banca presso la quale si è acceso il mutuo che è responsabile di rispondere al mutuatario nei tempi previsti.
Ciò è possibile anche quando l’istituto ha ceduto il mutuo a terzi: deve comunque essere disponibile alla richiesta di surroga del cliente.
Nel caso della surroga la banca cedente ha 30 giorni per fornire alla banca surrogante la documentazione necessaria, ossia il debito residuo e una quietanza di pagamento, pena una sanzione pecuniaria dell’1% del valore del mutuo per ogni mese di ritardo da versare al mutuatario.