Ad oggi, era stata semplicemente prorogato il termine di scadenza del cosiddetto Accordo per il credito, firmato il 1 luglio 2013, il quale prevedeva per le piccole-medie imprese la possibilità di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale dei mutui o allungarne la durata del debito residuo, entro il 31 Marzo 2015.
CONVENIENZA E AMMORTAMENTO
Per richiedere la sospensione del mutuo è necessario avere un ISEE inferiore a 30mila euro e il mutuo deve essere relativo all’abitazione principale, inferiore a 250mila euro e in ammortamento da almeno un anno. Va richiesta presso la banca che ha concesso il mutuo con un apposito modulo.
Inoltre, bisogna dimostrare che negli ultimi tre anni si sia verificata almeno una di queste condizioni: morte, handicap grave o non autosufficienza dell’intestatario del mutuo, perdita del posto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Quali sono dunque i cambiamenti in vista per il triennio 2015-2017? Di sicuro cambieranno le spese: si sarà un incremento dei costi dell’operazione di sospensione di circa il 10%, dovuto al fatto che gli interessi per il periodo concesso andranno pagati alla banca quando si ricominceranno a pagare le rate, anche se probabilmente sarà possibile diluirli nelle successive rate del mutuo.
In particolare, saranno penalizzati i mutui a tasso fisso.
Come si evince, questa operazione va considerata nel lungo periodo pertanto la convenienza che inizialmente appare evidente per molte famiglie, deve essere gestita nei mesi successivi alla sospensione: diventa essenziale fare valutazioni più accurate rispetto all’opportunità di avvalersi di questa possibilità.