La corte di Giustizia dell’Unione Europea, nel giro di pochi mesi, si è pronunciata ben due volte sull’argomento: in presenza di clausole ritenute abusive, ossia a netto favore della finanziaria o dell’istituto che eroga il mutuo, non è possibile procedere al pignoramento ed alla successiva messa all’asta di un immobile, soprattutto se costituisce l’abitazione principale dell’intestatario del mutuo.
CLAUSOLE NULLE
Secondo tali direttive, infatti, le clausole contenute nel contratto di mutuo che si presentino particolarmente sfavorevoli nel confronti del mutuatario sono automaticamente nulle e quindi si procede a bloccare un provvedimento esecutivo in corso. I giudici nazionali hanno la facoltà di attuare provvedimenti per impedire azioni forzate che comportino la vendita all’asta della casa o il pignoramento. In questo modo i diritti dei consumatori sono tutelati dai giudici nazionali sulla base di direttive europee.
Negli anni della crisi, in Italia, circa 100 mila famiglie hanno subito pratiche di esecuzione immobiliare e pignoramenti. Milano la città più colpita d’Italia.
Con la manovra del Quantitative Easing della Bce, le banche, godendo di più liquidità, avranno modo di ridurre le loro ristrettezze in termini di mutui, sofferenze bancarie e concedere più attesa alle famiglie in difficoltà.
IL CASO DEI MUTUI SPAGNOLI “FUORILEGGE”
Il caso è stato scatenato da due istituti di credito spagnoli, Unicaja Banco e Caixabank, i quali avevano richiesto l’ esecuzione forzata di alcuni mutui ipotecari presso il competente Tribunale di primo grado della propria nazione. Il giudice spagnolo ha interpellato la Corte di Lussemburgo, in quanto nei mutui concessi dai due istituti l’interesse di mora è risultato essere compreso tra il 18% e il 25%, un valore superiore a tre volte il tasso legale, che è invece il limite stabilito nelle direttive UE.
Oltre a ciò, i contratti di mutuo dei due istituti contenevano una clausola che permetteva di esigere, in caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il pagamento dell’intero capitale dovuto, inclusi interessi, interessi di mora, commissioni e spese. La corte di Lussemburgo ha quindi ribadito che la stessa legge spagnola, per quanto riguarda i mutui per l’acquisto della prima casa, consente il calcolo degli interessi di mora solo sulla somma insoluta e solo per un valore superiore a tre volte il tasso legale.
Da quì l'interesse della corte di Giustizia dell'Unione per modificare le attuazioni in tutti gli Stati.
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