Nel 2013 è stato istituito il Fondo di Solidarietà, che permette di sospendere il pagamento delle rate del mutuo per un periodo massimo di 12 mesi a famiglie e aziende.
Il Fondo, istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.a., rimborsa alla banca la quota capitale lasciando al cliente la quota interessi.
Le rate non pagate verranno rimborsate allungando il piano di ammortamento.
Hanno diritto di accedere al Fondo i mutuatari che nei tre anni antecedenti la richiesta si sono trovati nella seguente condizione:
- Perdita del posto di lavoro subordinato e non subordinato (agenti, rappresentati, collaboratori di cui al C.p.c. art. 409) e permanenza della condizione di disoccupazione all'atto della domanda;
- Sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni;
- Riconoscimento di invalidità civile superiore all'80% o decesso.
Per accedere alla copertura del Fondo, occorrono anche i seguenti requisiti:
- Proprietà dell'immobile oggetto del contratto di mutuo, che deve essere l'abitazione principale del mutuatario e che non deve essere accatastato come immobile di lusso;
- Mutuo in essere da almeno un anno, di importo non superiore a 250 mila euro;
- Nucleo familiare del mutuatario con almeno uno dei membri under 35.
Per fare domanda, occorre compilare l'apposito modulo disponibile anche presso la banca che eroga il mutuo o scaricabile dal sito del Ministero Economia e delle Finanze.
Il gestore del Fondo impiega circa 15 giorni a comunicare al mutuatario, tramite la banca, se la sua domanda è stata accolta o meno.
E' necessario fornire tutta la documentazione attestante le condizioni che permettono l'accesso al fondo, come lettera di licenziamento, comunicazione di interruzione del rapporto di lavoro, certificato della ASL che attesta la condizione di invalidità.
I casi in cui non è possibile accedere al Fondo sono i seguenti:
- Ritardo nei pagamenti superiore a 90 giorni al momento della presentazione della domanda;
- Assicurazione a copertura del rischio di perdita del posto di lavoro/handicap grave che garantisca il rimborso degli importi delle rate oggetto della sospensione;
- Perdita del posto di lavoro per giusta causa, risoluzione consensuale, per raggiunti limiti di età o dimissioni da parte del lavoratore;
- Fruizione di agevolazioni pubbliche.
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