Dopo lo scandalo che ha coinvolto ben quattro banche toscane, il fondo interbancario di solidarietà è entrato in azione per evitare che i correntisti dovessero a loro volta mettere mano al portafogli per coprire l’ingente buco di bilancio scoperto nei quattro istituti di credito.
A pagare lo scotto di una gestione decisamente poco oculata saranno quindi solamente gli azionisti.
Inoltre, grazie alle nuove regole europee sul Bail-in, verranno introdotte nuove misure basate su semplici segnali, alla presenza dei quali la banca stessa sarà obbligata a mettere in atto specifici interventi.
Inoltre, le regole europee prevedono che in caso di crisi bancaria, l'istituto debba prendere subito provvedimenti secondo un preciso Piano di Risanamento. In ogni caso, il costo della crisi bancaria dovrà essere sostenuto principalmente all’interno della banca stessa.
Nel caso limite in cui la crisi si dovesse comunque manifestare, la banca dovrebbe applicare specifiche Misure di Risoluzione (sull’applicazione delle quali vigila sia la Banca d’Italia che la Banca Centrale Europea) tra cui il Bail-in o salvataggio interno.
Cos’è il Bail-in?
Si tratta dell’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca. Questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate.
Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. In ogni caso è importante osservare che l’eventuale perdita per i creditori della banca non sarà mai superiore a quella che si avrebbe nel caso di liquidazione (chiusura) della stessa.
Cosa succede invece ai mutuatari?
Assieme ai correntisti, sono gli unici a rimanere fuori dall’occhio del ciclone. Nel caso remoto di fallimento, verrebbe subito ricostituita una “good bank” che andrebbe a sostituire la vecchia banca subentrando come creditore nei mutui, che non potrebbero comunque subire modifiche di alcun tipo rispetto alle condizioni contrattuali.
Lo strumento della surroga, inoltre, potrebbe venire in aiuto nel caso in cui si volesse comunque cambiare istituto a titolo precauzionale.
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